Il testamento è l’atto con cui taluno dispone del proprio patrimonio per il tempo in cui avrà cessato di vivere. Il nostro ordinamento conosce varie forme testamentarie:
- testamento olografo
- testamento notarile che a sua volta può essere
- pubblico
- segreto
- testamento internazionale.
Il testamento olografo è il testamento scritto di pugno dal testatore, datato e sottoscritto. Il documento può essere custodito dallo stesso testatore ovvero depositato presso un notaio. Il deposito potrà essere fiduciario o solenne con la redazione di un verbale. Il deposito fiduciario di recente è stato interessato da una importante novità.
Il notariato italiano si è infatti dotato di un sistema volontario di registrazione dei depositi dei testamenti olografi il c.d. REGISTRO VOLONTARIO DEI TESTAMENTI in cui il notaio incaricato di ricevere in deposito un determinato testamento, lo inserisce nel suddetto registro indicando alcuni dati relativi alle generalità del testatore e ne rilascia ricevuta.
Si tratta di un sistema che mira a semplificare le operazioni di ricerca dei testamenti olografi a distanza di anni.
Il testamento pubblico è quello redatto dal notaio il quale mette per iscritto le volontà di un determinato testatore esposte di persona alla presenza di due testimoni.
L’originale del testamento pubblico rimane presso il notaio e una copia autentica, contenuta in una busta sigillata con la ceralacca viene depositata presso l’Archivio notarile.
Il testamento segreto rientra nella categoria dei testamenti fatti con l’assistenza dal notaio ed è una forma che viene scelta da chi non intende rivelare il contenuto. In questo caso il testatore consegnerà al notaio la busta già sigillata.
Infine il testamento internazionale che a parere di chi scrive è la forma testamentaria destinata a diffondersi maggiormente in un periodo storico come quello attuale.
Il testamento internazionale è un testamento sempre notarile, che ha la particolarità di rivestire requisiti di forma uguali in tutti i paesi che hanno deciso di aderire alla Convenzione di Washington del 26 ottobre 1972. L’Italia ha aderito con la legge 29 novembre 1990 n. 387 ed è una forma che può tornare molto utile quando gli interessi di una persona sono dislocati in più paesi. Si faccia per esempio l’ipotesi in cui i beni ereditati dalla famiglia si trovano in un paese diverso da quello in cui ha stabilito la propria vita. Si faccia attenzione però che il testamento internazionale dovrà essere fatto nel rispetto delle norme che regoleranno la successione personale in base alle regole del diritto internazionale privato.