L’ordinamento italiano prevede che se i coniugi non fanno una scelta diversa, il regime patrimoniale della famiglia legale è quello della comunione dei beni. Bello condividere gli acquisti durante tutto il rapporto coniugale, ma puoi dire la stessa cosa dei debiti? L’effetto automatico della comunione legale riguarda anche le operazioni passive.
Con il contratto di convivenza due soggetti stabilmente conviventi, possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita comune.
Presupposto è che i contraenti siano maggiorenni (di sesso uguale o diverso), vi deve essere un’unione stabile di legame e reciproca assistenza. è sicuramente preferibile registrare l’unione prima al Comune perchè in tal modo si ha la prova della stabilità e della durata della convivenza. C’è l’obbligo di coabitazione e tra le parti dell’unione civile non devono esservi altri vincoli familiari.
Il contenuto può essere il più vario, per esempio può riguardare gli aspetti patrimoniali, la modalità di partecipazione alle spese comuni, i criteri di attribuzione della proprietà dei beni acquistati nel corso della convivenza, criteri da seguire in caso di cessazione della convivenza, la designazione reciproca ad amministratore di sostegno.
A seguito della separazione dei coniugi e poi del divorzio permane l’obbligo di mantenimento e questa affermazione è confermata dall’art. 156 in sede di separazione e dall’art. 5 della l. 898/70 in sede di divorzio.
In entrambi i casi é prevista da parte dei coniugi la predisposizione da parte dei coniugi di accordi per disciplinare il mantenimento oltre ad aspetti riguardanti i figli, accordo poi soggetto al controllo del giudice attraverso l’omologazione della separazione e la sentenza in caso di divorzio.
L’’art. 5 l.898/70 in materia di divorzio consente la corresponsione in unica soluzione dell’obbligo di mantenimento sancendo in tal modo la natura disponibile dello stesso. In estrema sintesi l’obbligo di mantenimento viene sostituito dal trasferimento di una porzione immobiliare.
Il fondo patrimoniale è un patrimonio di destinazione costituito da un complesso di beni che vengono destinati a far fronte ai bisogni della famiglia. Su di essi viene impresso un vincolo di indisponibilità reale e costituisce patrimonio separato, anche se non autonomo.
il fondo patrimoniale può essere costituito da entrambi i coniugi, da uno solo e anche da un terzo estraneo alla famiglia. Il fondo patrimoniale va immaginato come un contenitore capace di “ricevere” beni di diversa natura, anche in momenti diversi, che dal proprietario degli stessi vengono destinati alle esigenze di una determinata famiglia.
Fra i soggetti legittimati a presentare ricorsi di vg è compreso anche il notaio, la cui legittimazione deriva dall’art. 1 della l.not.
La sua designazione può derivare:
Il notaio è legittimato a presentare il ricorso in quanto il provvedimento da emanare è necessario per la stipulazione di un atto a lui affidato. Il collegamento deve essere diretto e dunque il provvedimento richiesto deve costituire il mezzo immediato per procedere alla stipulazione dell’atto.