Il fondo patrimoniale è disciplinato dall’art. 167 del codice civile, rientra nelle convenzioni matrimoniali e viene tradizionalmente definito un patrimonio di destinazione. Attraverso l’atto costitutivo di un fondo patrimoniale, un complesso di beni vengono destinati a far fronte ai bisogni della famiglia. Su di essi viene impresso un vincolo di indisponibilità reale e costituisce patrimonio separato, anche se non autonomo.

il fondo patrimoniale può essere costituito da entrambi i coniugi, da uno solo e anche da un terzo estraneo alla famiglia.  Il fondo patrimoniale va immaginato come un contenitore capace di “ricevere” beni di diversa natura, anche in momenti diversi, che dal proprietario degli stessi vengono destinati alle esigenze di una determinata famiglia. Una volta inseriti uno o più beni all’interno del fondo patrimoniale questi non possono essere aggrediti da creditori per scopi estranei ai bisogni della famiglia quindi è un modo per tutelare alcuni beni e destinarli solo ai bisogni della propria famiglia.

La natura giuridica del fondo patrimoniale è quella di un tipico negozio di destinazione volto ad imporre un vincolo di indisponibilità su determinati beni (beni immobili, mobili registrati, titoli di credito) che potranno essere utilizzati dai coniugi solo per bisogni della famiglia. Allo stesso tempo il fondo patrimoniale crea un vincolo di inespropriabilità sui beni vincolati dal momento che sono sottratti all’esecuzione per debiti che i creditori sapevano essere estranei ai bisogni della famiglia. 

La costituzione del fondo patrimoniale deve essere fatta, al pari di quanto avviene per le altre convenzioni matrimoniali, per atto pubblico con l’intervento di due testimoni. 

Presupposto per la sua applicazione è l’esistenza di una famiglia e dunque di due persone legate da vincolo matrimoniale. 

Istituti affini al fondo patrimoniale sono il vincolo di destinazione e il trust.